Normative Covid
16/06/2023

MONITORAGGIO LEGISLATIVO CONI

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, lo Schema di Decreto
Legislativo «correttivo» alla riforma del sistema sportivo prevista dalla Legge Delega n. 86 del
2019 e introdotta con gli ormai noti D.lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Sul testo saranno acquisiti i rispettivi pareri e intese dalle Commissioni competenti di Camera
e Senato e dalle Conferenze, Unificata e Stato-Regioni. In seguito, l’articolato verrà approvato,
con le eventuali modifiche, dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lo schema di decreto legislativo interviene correggendo ed aggiornando alcuni passaggi contenuti
all’interno dei precedenti provvedimenti già adottati dal governo secondo quanto previsto
dalla Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86, la cui finalità era quella di delegare all’esecutivo
il compito di intervenire per un rinnovamento strutturale del modello giuslavoristico sportivo
italiano e, più in generale, del quadro complessivo dell’ordinamento sportivo italiano. Di seguito
le principali novità.
• Le modifiche al D. Lgs. n. 36.
Il lavoro sportivo.
Viene chiarita la nozione di lavoratore sportivo, intendendosi tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore,
il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza
alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Si conferma l’estensione della predetta nozione ad ogni altro tesserato che svolge verso un
corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti,
tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di
carattere amministrativo-gestionale. Restano esclusi dalla medesima nozione anche coloro che
forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata
al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi
o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Si dispone, altresì, che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del
dilettantismo non concorrano fino all’importo di euro 85.000 alla determinazione della base
imponibile ai fini IRAP.
Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle
prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei
requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, andando quindi incontro alle richieste
2
delle società sportive che auspicavano un ampliamento in tal senso.
L’Osservatorio Nazionale sul lavoro sportivo.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, viene istituito l’Osservatorio
nazionale sul lavoro sportivo, al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione
delle nuove disposizioni e di monitorare l’entrata in vigore della riforma.
Le prestazioni dei dipendenti della P.A.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite
e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute
S.p.a. – oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche - sono inclusi nell’elenco di
soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione
come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene disciplinata l’ipotesi in cui
l’attività di tali soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un
corrispettivo.
L’apprendistato e il responsabile della protezione dei minori.
Viene fissato a 14 anni il limite di età minimo relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione
tecnica superiore.
Si dispone che la nomina del responsabile della protezione dei minori venga comunicata all’ente
affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
I direttori di gara e gli altri soggetti preposti al regolare svolgimento delle competizioni.
Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento
delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, si dispone che, in luogo della
stipula di un contratto di lavoro, per ogni singola prestazione sia sufficiente la comunicazione
o designazione da parte della propria organizzazione di riferimento, anche paralimpica. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per
attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive
riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.A.. In
relazione ai medesimi soggetti, si disciplinano le comunicazioni al centro per l’impiego e l’iscrizione
nel libro unico del lavoro, nonché la comunicazione all’interno del Registro dei soggetti
convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. Tale comunicazione è resa disponibile
all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL in tempo reale ed è messa a disposizione
del sistema pubblico di connettività.
Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche, tra cui l’inammissibilità della richiesta di iscrizione per le società e associazioni
sportive dilettantistiche - e per quanti già iscritti, la cancellazione d’ufficio – in caso di mancata
conformità dello statuto ai criteri previsti per la loro costituzione. Inoltre, viene fissato al
31 dicembre 2023 il termine entro cui le Asd e Ssd devono uniformare i propri statuti ai nuovi
principi. Si prevede la cancellazione d’ufficio dal Registro anche nell’ipotesi di mancato rispetto,
per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e
strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Viene, altresì, esteso agli OO.SS., anche paralimpici, nonché al CONI, al CIP e a Sport e salute
S.p.a., laddove destinatarie delle prestazioni sportive, l’obbligo di comunicare al Registro i dati
necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
3
Le modifiche per il settore paralimpico.
Il decreto, con una serie di modifiche, integra una pluralità di disposizioni del d.lgs. n. 36/2021,
così da consentirne la corretta applicazione anche in ambito paralimpico. Più in generale, si
estendono al settore paralimpico alcune norme presenti all’interno del medesimo decreto legislativo,
tra cui quelle in materia di deposito degli atti costitutivi, di incompatibilità, di tesseramento
e di costituzione dei rapporti di lavoro.
Attraverso il nuovo articolo 28-bis, dal 1° gennaio 2024, agli atleti paralimpici occupati presso
il settore pubblico o privato, purché rientranti nella categoria del più alto livello tecnico -
agonistico, secondo la definizione prevista dal CIP, riferito a determinate discipline sportive e
specialità, viene garantito dal proprio datore di lavoro il mantenimento dell’occupazione e del
relativo trattamento economico e previdenziale, laddove svolgano attività di preparazione ad
eventi sportivi o partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali.
L’equivalente di tale trattamento è rimborsato ai rispettivi datori di lavoro che ne facciano
richiesta, nei limiti di un milione di euro a valere sulle risorse del CIP.
I controlli medici.
Il decreto legislativo interviene prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell’Autorità politica delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici
dei lavoratori sportivi venga adottato sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, viste le
specifiche peculiarità e competenze in ambito sportivo.
Si dispone, inoltre, che gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possano stipulare
convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari
per l’aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive dei lavoratori sportivi
che svolgano prestazioni di carattere non occasionale.
Infine, i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila
euro, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà
di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le attività istituzionali per le ASD e SSD e le loro sedi.
Si prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano svolgere le attività
statutarie, purché non di tipo produttivo, presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica dei locali utilizzati.
Gli animali.
Si dispone che ogni animale impiegato in attività sportive debba essere dotato di un documento
di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica e si interviene sulla disciplina
dell’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Inoltre, si prevede che
il trasporto di tali animali effettuato dal relativo proprietario non sia soggetto alla normativa
in materia di autotrasporto e si modificano le disposizioni sull’ammissione dell’animale a una
manifestazione, competizione o evento sportivo. Da ultimo, si fissa un termine di 90 giorni per
l’adozione dei regolamenti sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con i criteri di riferimento
per adempiere a quanto previsto e con le sanzioni disciplinari.
In tema di sport equestri, tra l’altro, si demanda ad un successivo decreto la definizione dei
contenuti della visita veterinaria di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva del cavallo.
Infine, si introduce un termine di 9 mesi per l’adozione di un decreto che stabilisca i requisiti di
sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico da garantire in occasione
delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono
al difuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.
4
• Le modifiche al D. Lgs. n. 37.
Gli agenti sportivi.
Il decreto correttivo prevede che l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza”
solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria, nel caso in cui il contratto
di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con due soggetti da assistere, nell’ambito
del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del
relativo contratto di lavoro.
• Le modifiche al D. Lgs. n. 38.
La gestione e la raccolta dei dati in materia di impianti sportivi.
Si prevede l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per la raccolta e gestione
dei dati per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.
• Le modifiche al D. Lgs. n. 39.
Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Nel Registro saranno iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri
enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 36/2021, sue integrazioni
e modifiche, che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. Il
Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata
non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina
sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Il decreto interviene inoltre sulle modalità di iscrizione al Registro, disponendo che la relativa
domanda di iscrizione venga inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta della ASD o SSD,
dall’Organismo Sportivo di riferimento, anche paralimpico, al quale spetterà la verifica puntuale
dello statuto del richiedente. Viene altresì disciplinato il caso in cui risulti assente un organismo
affiliante. Sono previste, infine, disposizioni specifiche in materia di verifica.
Il Comitato Permanente.
Il Dipartimento per lo sport istituirà, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello
stesso Dipartimento per lo sport, che avrà il compito di attestare la conformità dei principi
fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti
dal CONI e CIP.
L’acquisto della personalità giuridica.
Viene modificata la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni
sportive dilettantistiche, prevedendo che, a seguito del deposito notarile presso la Federazione
sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’ente di promozione sportiva affiliante indicato
nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento a fini sportivi, l’organismo affiliante
provveda ad inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo
l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica.
• Le modifiche al D. Lgs. n. 40.
Le piste di discesa.
Il decreto integra la definizione delle piste di discesa, in modo da consentire la discesa nelle piste
anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo
sci alpino e implementa segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista.
Inserito dalla Segreteria Generale

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti.