Normative Covid
16/12/2022

FATTURE ELETTRONICHE E ESENZIONE IVA CORSI

Per tutti i soggetti iva, quindi comprese le ASD e SSD, la fattura elettronica è diventata obbligatoria dal 31/03/2015 nei confronti della PA e di società partecipate da PA;
Negli altri casi, al di fuori della PA, la fattura elettronica è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 65.000 e dal 1° luglio 2022 per le Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 25.000;
Sino al 1° gennaio 2024, quindi, solo le ASD e SSD con ricavi inferiori a euro 25.000 possono ancora emettere fattura cartacea ad esclusione ovviamente delle fatture emesse nei confronti della PA e delle sue partecipate.
Per i soggetti con ricavi sotto la predetta soglia (euro 25.000), possono coesistere le fatture in formato elettronico verso PA e le fatture cartacee verso gli altri soggetti NON PA: l'esonero è facoltativo e pertanto, se una ASD o SSD opta in ogni caso per la fattura in formato elettronico rinunciando implicitamente all'esonero,  dovrà mantenere per lo meno almeno sino al termine dell'esercizio il medesimo metodo di fatturazione.

In ordine all'esenzione iva per i corsi di formazione, la normativa IVA subordina l’applicazione dell’esenzione IVA al concretizzarsi di due presupposti (oggettivo e soggettivo), sancendo che le prestazioni a cui si riferisce:
- devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (presupposto oggettivo);
- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da PA (risoluzione n. 308/E/2007 e circolare n. 22/E/2008) (presupposto soggettivo).
Con la citata risposta ad interpello n. 393 del 27/07/2022 per l’Agenzia delle Entrate i corsi di nuoto impartiti dall’ASD rivolti in prevalenza ai bambini, non sono esenti IVA siccome, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo della scuola di nuoto riconosciuta dalla FIN, risulta carente il presupposto oggettivo concernente la definizione e la qualificazione della nozione di “Insegnamento scolastico o universitario”.
Pertanto, stando alla ormai consolidata prassi ministeriale sopra citata, soltanto le prestazioni aventi i suddetti requisiti possono rientrare nell’ambito delle prestazioni esenti IVA.

INSERITO DALLA SEGRETERIA GENERALE

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