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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E BONUS COLLABORATORI SPORTIVI
Contributi a fondo perduto e bonus collaboratori sportivi
Il recente Decreto Sostegno (D.L. 41/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.03.2021, ha introdotto una serie di misure di sostegno alle diverse categorie economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in essere, alcune delle quali fruibili anche da associazioni e società sportive dilettantistiche.
Contributo a fondo perduto
L'art. 1, infatti, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di Partita Iva (quindi sono escluse le associazioni sportive dilettantistiche dotate del solo codice fiscale) che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o reddito agrario) e che presentano calo di almeno il 30% dell'ammontare mensile medio del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'attività commerciale (sponsorizzazioni, proventi pubblicitari, cessione di beni e servizi) dell'anno 2020 rispetto al 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessioni di beni o di prestazione dei servizi).
Il contributo spetta a condizione che i ricavi di cui sopra non superino i 10.000.000 euro annui e che i soggetti interessati non siano estinti o abbiano attivato la propria Partita Iva dopo la data di pubblicazione del Decreto Legge. A titolo esemplificativo si deve ritenere esclusa l'associazione sportiva dilettantistica che seppur esistente da tempo con il solo codice fiscale abbia provveduto ad aprire la Partita Iva in data successiva al 22 marzo.
L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 con quello del 2019, fermo restando che l'importo minimo (anche per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva nel 2020) risulta pari a 1.000 euro per le persone fisiche o 2.000 euro per i soggetti diversi (quindi anche associazioni e società sportive dilettantistiche), entro un limite massimo di 150.000 euro.
In dettaglio, le percentuali da applicare alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 sono le seguenti:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi da 400.000 a 1.000.000 euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi da 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi da 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro.
Non rientrano nel calcolo (non essendo proventi commerciali), le erogazioni liberali, i proventi da raccolta fondi, le quote associative, le quote di frequenza e di iscrizione annuale, le quote di partecipazione alle gare da parte dei tesserati.
Per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva dal 01.01.2019 il requisito del calo del fatturato non è vincolante e il contributo sarà quindi spettante almeno nella misura del minimo (che per associazioni e società sportive è pari a 2.000 euro).
Concludendo, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile sulle imposte dei redditi ed è utilizzabile in alternativa (a scelta irrevocabile da parte del richiedente) tramite accreditamento diretto sul proprio conto corrente o in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
In merito alle tempistiche e modalità di invio della domanda, che dovrà comunque essere effettuata in forma telematica dal soggetto richiedente o dall'intermediario fiscale delegato (es. commercialista), l'avvio della procedura sul sito dell'Agenzia delle Entrate e previsto in data 30.03.2021 a fino al 28.05.2021.
Bonus collaboratori sportivi
In continuità con i precedenti provvedimenti anche Il DL n. 41/2021 ha recentemente ha previsto una misura a sostegno dei collaboratori sportivi.
Così come previsto per i precedenti bonus collaboratori, anche in questo caso la società Sport e Salute spa, provvederà ad erogare un'indennità a soggetti che vantano rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (se riconosciuti dal CONI e dal CIP), nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, qualora abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L'ammontare dell'indennità sarà pari a:
- 3.600 euro per i soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui;
- 2.400 euro per i soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 1.200 euro per i soggetti che nell'anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Non è possibile modificare tale dichiarazione.
Nonostante alcuni vuoti normativi e alcuni leciti dubbi a riguardo, sembrerebbe che anche i collaboratori sportivi che non hanno ricevuto alcun compenso nel 2019 possano comunque accedere al beneficio, rientrando nella fascia "minore" cui spettano 1.200 euro.
L'emolumento non concorre alla formazione del reddito del soggetto interessato. In analogia con la procedura seguita per l’erogazione automatica relativa alle mensilità precedenti, i Collaboratori Sportivi già beneficiari dovranno confermare, nella piattaforma informatica, che l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari di altri redditi. Il contributo non è infatti riconosciuto ai precettori di reddito di cittadinanza o di altra fonte di reddito, tra cui reddito di lavoro autonomo, dipendente o assimilato, nonché di pensione o altro assegno ad esso equiparato (eccezion fatta per l'assegno ordinario di invalidità).
Per tutti i relativi aggiornamenti nonché ulteriori delucidazioni e per le istruzioni per accedere alla piattaforma per l’invio delle domanda si invita a consultare il seguente link https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-sostegni.html sul sito internet di Sport e Salute spa.
Inserito da p.i.