Normative Covid
14/01/2022

Comunicazione preventiva lavoro occasionale

Il DL 146/2021 (di dicembre 2021) collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha disposto a carico dei committenti, al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta di analoga procedura prevista per i lavoratori intermittenti).

Nello specifico la comunicazione potrà essere effettuata:

  • On line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;
  • Tramite Pec, trasmettendo un apposito modello (come da allegato)
  • Via sms;
  • Tramite app;
  • Via fax  (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici)

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro. L’obbligo di comunicazione preventiva può avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla data di inizio della collaborazione. La comunicazione preventiva deve essere effettuata trasmettendo i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si procede 

In allegato la Nota con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215. 

Viene precisato, tra l'altro, che l'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.
In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l'invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Inserito dalla Segreteria Generale

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