MTB-O: LA STAFFETTA CI VEDE AL 7° E 8° POSTO
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NON VOTA PER LA FUSIONE
IRIS PECORARI CALA IL TRIS MONDIALE. BETTEGA E' 5°. ROSSETTO 12°
I CONVOCATI PER L'ULTIMO ROUND DI COPPA DEL MONDO
TRAIL-O: LAMBERTINI E FRASCAROLI IN EVIDENZA NELLE PREMONDIALI
TORNA SCUOLA ATTIVA JUNIOR 2024/25
MTB-O: IRIS PECORARI ANCORA CAMPIONESSA MONDIALE MIDDLE
MTB-O: NELLA MASS START GRAND'ITALIA CON BETTEGA 3° E DALLAVALLE 4°
LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
Il 1° luglio è entrata in vigore la Riforma del Lavoro Sportivo contenuta nel D.L. 36/2021 e successive modifiche.
L’attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri. Sarà cura della FISO informare tempestivamente gli Affiliati delle eventuali modifiche approvate.
* * *
Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono quelle di seguito riportate.
Sono definiti “Lavoratori Sportivi” (ex art.25 D.Lgs.36/21 e modifiche introdotte dal correttivo n.163/2022):
- Atleti
- Allenatori,
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore Atletico
- Direttore di gara
- Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.
A fine luglio il Consiglio Federale approverà l'elenco aggiornato delle figure tecniche che siano necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive.
Compensi
Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.
Di conseguenza:
A) Da tale data i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa);
B) Dal 1° LUGLIO non potrà essere corrisposto nessun compenso ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir, quale “compenso sportivo”, né potrà essere utilizzata la precedente modulistica presente nel sito federale, quali lettere di incarico/indennità/rimborsi spese/ etc.
C) sarà necessario stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori, inquadrandoli come lavoratori subordinati; lavoratore autonomi (con Partita IVA) o prestatori di lavoro Co.co.co.
I Volontari
I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati (vitto e alloggio; viaggio) e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.
La FISO invierà a tutti gli Affiliati la polizza negoziata con ITAS con tutte le coperture obbligatorie previste dalla Riforma dello Sport. Sarà a discrezione della Società affiliata aderire o scegliere una compagnia assicurativa diversa, sapendo che si tratta di una polizza obbligatoria!
I dipendenti pubblici
Dal 1° luglio le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse dalle Amministrazioni di Competenza, non sono più valide.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
Prestazione Volontaria
In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.
Prestazione Remunerata
Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo.
In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa.
Soglie Esenzione
Per il lavoro sportivo sono previste le seguenti soglie di esenzione:
- Fino ad euro 5.000: esenzione fiscale e previdenziale;
- Da 5000,00 fino a euro 15.000,00: obblighi previdenziali ed esenzione fiscale;
- Da euro 15.000 in su: obblighi fiscali e previdenziali.
Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l’iter legislativo della Riforma