Normative Covid
09/06/2022

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.S.O. E LA PROCURA FEDERALE F.I.S.O.

La Federazione Italiana Sport Orientamento, come le altre federazioni affiliate al CONI, è dotata di alcuni Organi che governano la giustizia tra gli aderenti.

Riportando i principi affermati dal regolamento di Giustizia FISO, “tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”.

I componenti devono osservare la massima riservatezza sui fatti di cui si occupano, evitare di rilasciare dichiarazioni alla stampa e agli altri organi di informazione e le comunicazioni diverse da quanto stabilito dall’ordinamento sportivo sull’oggetto di quanto ci si è occupati e ciò per almeno dodici mesi dopo la conclusione del procedimento.

Vediamo, quindi, sinteticamente competenze e composizione dei singoli Organi in seno alla Federazione.

 

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

La Commissione di Garanzia – attualmente composta dagli Avvocati Marco Vianello (Presidente, del Foro di Venezia), Monica Spada e Giordano Carraro (Componenti, del Foro di Padova) - ha anzitutto una funzione di tutela di autonomia e indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e la Procura Federale.

È compito della Commissione, inoltre, verificare l’idoneità formale delle candidature alle cariche dei Componenti di Giustizia sportiva e della Procura Federale.

La Commissione, infine, ha il delicato compito di vigilare sul rispetto da parte di tutti i suddetti Organi dei principi di indipendenza e riservatezza, nonché su omessa o falsa dichiarazione di assenza delle incompatibilità stabilite dal regolamento, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni e arriva anche a sanzionare, anche in caso di altri episodi di rilevante gravità.

Le sanzioni vanno dal richiamo alla rimozione, anche non preceduta da alcuna altra sanzione (ovviamente nei casi di particolare rilevanza e gravità).

La Commissione, infine, può formulare pareri e proposte al Consiglio federale in tema di organizzazione e funzionamento ella Giustizia sportiva F.I.S.O.

 

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

Membro effettivo: Dr. Angelo Antonio Maria Gemelli

Membro supplente: Dr. Eugenio Guberti

 

La competenza del Giudice Sportivo è limitata a questioni inerenti:

la regolarità dello svolgimento delle gare e l’omologazione dei relativi risultati
la regolarità dei campi o degli impianti utilizzati e delle relative attrezzature in occasione delle gare
la regolarità dello status e del posizionamento di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara
il comportamento di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara
ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione o nel corso della gara.

 

Per quanto concerne il giudizio di primo grado, il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni nazionali.

Relativamente alla distinzione tra organi di giustizia sportiva e organi di giustizia federali, il nuovo Codice di disciplina sportiva del CONI ha esplicitato i criteri di ripartizione della rispettiva competenza, stabilendo che i Giudici sportivi sono competenti a decidere tutte le questioni connesse allo svolgimento della gara mentre il Giudice federale, al quale è attribuita una competenza per così dire residuale, è deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo ed in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi

Tali controversie sono instaurate a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale o a seguito di ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Egli ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica; avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine
stabilito da ogni Federazione; nel caso della FISO esso è di due giorni dal compimento dell’evento e deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

La fase dibattimentale nel procedimento innanzi ai giudici sportivi è particolarmente concisa, sprovvista di udienza e a contraddittorio prevalentemente cartolare.

TRIBUNALE FEDERALE

II Tribunale Federale è uno degli organi di giustizia sportiva della FISO e ha sede presso la Federazione.

Esso si compone di Presidente — designato dal Consiglio Federale — di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di due membri supplenti, e giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale. 

Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti, nei procedimenti instaurati a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale ovvero su ricorso di un soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. 

Per partecipare al processo avanti al Tribunale federale le parti devono stare in giudizio col ministero di un difensore. 

Il processo avanti il Tribunale federale è disciplinato agli artt. 75 e ss. del regolamento di giustizia FISO. 

Nell’ambito delle materie sulle quali il Tribunale è chiamato a decidere, vanno segnalate le questioni c.d. disciplinari, in particolare quelle sottoposte al Tribunale su atto di deferimento del Procuratore federale. 

 

LA PROCURA FEDERALE 

Forse non tutti sanno che anche presso la F.I.S.O. esiste una Procura Federale; essa ha il compito di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. L’Ufficio della Procura è composto di un Procuratore Federale (Roberto Bertuol) e di un Procuratore Aggiunto, Stefania Rossi, che sono nominati dal Consiglio federale, ma – aspetto che la distingue  dagli altri Organi della Giustizia Sportiva FISO - la Procura Federale agisce in via del tutto indipendente ed autonoma dagli organismi di governo della Federazione, poiché essa esercita la propria attività in coordinamento con la Procura Generale dello Sport, istituita presso il CONI, la quale ha il compito di vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle varie Procure federali. 

Infatti a norma dell’art. 12 dello Statuto del CONI Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. Per questa ragione la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici ed in caso di inerzia può addirittura avocare a sé l’indagine. 

Tra i compiti della Procura Federale vi è anche quello del raccordo con la Procura Nazionale Antidoping e naturalmente con il Giudice Sportivo Nazionale, al fine di esercitare un’opportuna azione di verifica e controllo sul rispetto delle normative FISO e del CONI in tutti gli ambiti di esercizio della pratica sportiva. Nonostante le difficoltà e le criticità dell’emergenza pandemica la Procura Federale FISO ha proseguito, anche con modalità a distanza, le proprie attività ed ha adempiuto allo svolgimento delle attribuzioni nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

 

LA CORTE D’APPELLO FEDERALE

Il mio rapporto con lo Sport va molto oltre alle attuali funzioni svolte nel quadro della Giustizia Sportiva, in qualità di Presidente della Corte di Appello FISO (nonché di Presidente di altro Tribunale Federale).

Per essere pienamente partecipi della Giustizia Sportiva penso sia indispensabile una visione “sportiva” della vita, in cui confluiscono il praticare regolarmente almeno uno sport, comportarsi secondo fair play e con lealtà. La mia esperienza personale, peraltro, è arricchita dall’essere stato più volte Vice-Presidente di un Circolo sportivo storico, noto a livello nazionale.

L’impegno della Corte di Appello FISO nell’àmbito dei procedimenti di giustizia sportiva di competenza assicurerà, questo il mio auspicio, l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti inseriti nell’attività federale.

Il quadro in cui si muoverà la Corte di Appello, organo di ultima istanza giudiziaria sportiva, sarà quello della piena attuazione dei princìpi di parità delle parti, del contraddittorio, del giusto processo.

In uno scenario in cui il Giudice è auspicabilmente egli stesso uno sportivo, mi adopererò personalmente affinché le parti nel procedimento giudiziario si confrontino con spirito di convinta lealtà, cooperando per la realizzazione della ragionevole durata del processo al fine di poter garantire l’ordinato andamento dell’attività federale.

 

Angelo Antonio Maria GEMELLI, Paolo NASINI, Roberto BERTUOL, Marcovalerio POZZATO, Marco VIANELLO, Carla Gobbetto.

inserito da P.I.

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