Normative Covid
30/06/2020

NUOVO PROTOCOLLO PER LE GARE SPRINT

NUOVO PROTOCOLLO PER LE GARE SPRINT

Il Protocollo per lo svolgimento di attivitaÌ€ agonistiche di Orienteering a partire dall’1 luglio 2020, adottato con atto del Presidente FISO il 4 giugno 2020 e ratificato nel Consiglio Federale n. 234 del 29 maggio 2020 detta le regole da seguire per lo “svolgimento di gare individuali in bosco o altre aree aperte assimilabili”. PiuÌ€ specificamente per le gare “sprint” si prevede che siano “consentite ... qualora i luoghi e le modalitaÌ€ organizzative siano assimilabili a boschi o aree aperte equivalenti (es. gare in parchi chiusi)”.

Il successivo DPCM dell’11 giugno 20201 detta, tra l’altro, condizioni per lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di interesse nazionale2 “all'aperto senza la presenza di pubblico”, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni e DSA al fine di “prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

Escludere la presenza del pubblico ha, in tutta evidenza, un duplice scopo:

  • ï‚·  prevenire assembramenti di persone che assistono all’evento;

  • ï‚·  evitare il contatto tra i partecipanti all’evento (che conoscono e osservano il protocollo

    federale) e i non partecipanti.

    Mentre per le gare in bosco si puoÌ€ dare per scontata l’assenza di pubblico, per gare sprint eÌ€ importante che la separazione tra partecipanti e pubblico generico sia assicurata attraverso un coordinamento tra gli organizzatori e le AutoritaÌ€ competenti in tema di gestione degli accessi ai luoghi pubblici (in generale i Sindaci dei Comuni interessati).

    Affinché le competizioni sprint di Orienteering si possano svolgere, eÌ€ necessario quindi concordare preventivamente in forma scritta tra organizzatori e AutoritaÌ€ competenti un piano che (con esplicito riferimento al DPCM 11 giugno 2020, articolo 1, comma 1, lettera e) delimiti le aree riservate alla competizione rispetto alle aree aperte al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Gli organizzatori dovranno quindi concordare con le AutoritaÌ€ competenti la fruibilitaÌ€ delle aree interessate alla competizione (ritrovo, transiti, punti controllo, ecc. ). I partecipanti devono esserne informati, ad esempio, attraverso i bollettini di gara pubblicati sul web.

    Il Delegato tecnico o, in sua assenza, il Direttore di gara o il Presidente della SocietaÌ€ organizzatrice, deve verificare il piano predisposto e la sua corretta attuazione. Qualora il piano sia giudicato inadeguato o venga disapplicato, il Delegato tecnico (o il Direttore di gara o il Presidente della SocietaÌ€) ha l’autoritaÌ€ per sospendere la manifestazione.

    Quanto sopra, eÌ€ riferito specificamente alle gare sprint. E’ in ogni caso buona regola, anche qualora non fosse prescritto dalle normative, che le AutoritaÌ€ competenti siano informate da parte degli organizzatori, anche dello svolgimento di gare in bosco.

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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (GU n.147 del 11-6-2020)

La FISO attribuisce interesse nazionale a tutte le manifestazioni indicate nel calendario accessibile sul sito web:

https://www.fiso.it/gar_lista.php

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