Normative Covid
07/06/2021

LA REVISIONE DEI PROTOCOLLI ANTICOVID

 

Il Consiglio Federale, nella seduta del 4 giugno 2021, ha approvato alcuni aggiornamenti alle disposizioni generali e ai protocolli per lo svolgimento di gare e allenamenti di orienteering alla luce delle recenti disposizioni di legge. 

I testi aggiornati sono reperibili sul sito FISO (https://www.fiso.it/pagina/legislazione-sportivo-sanitaria) 

In particolare si segnalano le seguenti modifiche:

 

1.            Nelle zone cosiddette bianche e gialle sono consentite tutte le gare e gli allenamenti anche per atleti non agonisti e attività ludico-motorie, nel rispetto dei protocolli FISO che ne regolano le modalità di svolgimento.

2.            E’ abolito l’obbligo di autodichiarazione periodica dello stato di indennità da COVID-19. Resta comunque la responsabilità individuale, prevista anche dai protocolli per gare e allenamenti, di astenersi dal partecipare in caso di positività ai test, di presenza di sintomi e di contatto stretto recente con             persone affette da COVID.

3.            Le descrizioni dei punti possono essere disponibili nei box di partenza. In tal caso l’obbligo, già previsto dal protocollo, di igienizzare le mani prima di entrare nei box, va osservato scrupolosamente.

4.            Per gare con tempo atteso del vincitore superiore a 35’ è facoltà degli organizzatori di predisporre uno o più ristori lungo il percorso sempre che si adottino modalità che evitino il contatto da parte dei concorrenti di materiali utilizzati da altri concorrenti.

5.            Per le gare sprint non è più prescritta la separazione netta della aree destinate alla gara da quelle del pubblico generico ma resta obbligatoria, anche in gare di livello regionale o promozionale, l’obbligo per gli organizzatori di concordare in forma scritta con le Amministrazioni comunali un piano che minimizzi i rischi di interferenza tra partecipanti alla manifestazione e non partecipanti.

 

Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità di prevedere e prevenire occasioni di assembramenti in arena di gara, in particolare quando siano previsti luoghi per la vendita e il consumo di cibi e bevande da parte di operatori esterni e per la vendita di materiali. La loro collocazione, così come prescritto dal protocollo per le gare, deve essere prevista in zona periferica rispetto all’arena di gara; la responsabilità per il rispetto della normativa generale, peraltro, resta in capo agli esercenti.

inserito da P.I.

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