Normative Covid
03/10/2007

Riparto quota 5 per mille IRPEF 2006

Per tutte le seocietá che si sono iscritte tra i soggetti beneficiari del 5 per mille di seguito pubblico quanto comunicato da CONI.



"Coordinamento Attivitá Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000637/07 Roma, 2 ottobre 2007

- Alle Federazioni sportive nazionali

- Alle Discipline sportive associate

- Agli Enti di promozione sportiva





Oggetto: associazioni sportive dilettantistiche - esclusione dal riparto della quota

del cinque per mille dell'IRPEF previsto dall'art. 1, comma 337, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, commi 1234 e seguenti,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Come é noto, la legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e la legge 296/2006

(Legge finanziaria 2007) stabiliscono la destinazione, in base alla scelta del

contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalitá, tra l'altro, di

sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e

di altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore dello sport

dilettantistico.

Con riferimento alla ripartizione del 5 per mille per l'anno 2006 agli aventi diritto,

ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge 266/2005, l'Agenzia delle Entrate,

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con circolare n. 30/E del 22 maggio

2007 ne ha escluso l'applicabilitá nei confronti delle associazioni sportive

dilettantistiche, dichiarando che l'iscrizione delle associazioni sportive

dilettantistiche nel Registro (telematico) delle associazioni e societá sportive

dilettantistiche, istituito dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 1288

del'11 novembre 2004, non può assumere di per sè forma di riconoscimento tale

da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.

Osservato che la norma istitutiva del 5 per mille fa esclusivo riferimento alle

associazioni ed alle fondazioni riconosciute, l'Agenzia delle Entrate ha in

definitiva dichiarato che, per tali soggetti, l'unica forma di riconoscimento non

può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalitá giuridica

disciplinata dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

Avverso tale indirizzo, anche a fronte delle sollecitazioni pervenute dalle

Federazioni e dal mondo sportivo tutto, il CONI ha presentato istanza con la

quale espressamente chiedeva all'Agenzia delle Entrate di modificare

l'orientamento espresso nella citata circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, sí da

ammettere al beneficio del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF le

associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico tenuto dal

CONI, benchè non dotate del riconoscimento della personalitá giuridica ai sensi

dell'art. 7 del DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

00194 Roma Foro Italico

Telefono +39 6 3685.1

In altri termini, il CONI ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di ritenere requisito

necessario e sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio in esame, l'iscrizione

nel predetto registro, di cui all'art. 7 del d.l. n. 136/2004, convertito dalla legge

n. 186/2004, trasmesso annualmente all'Agenzia medesima per i riscontri di

competenza, in maniera tale da determinare la concreta equiparazione del

riconoscimento giuridico ex art. 7 del DPR 361/2000 con il riconoscimento ai fini

sportivi che si perfeziona mediante l'iscrizione dell'associazione sportiva

dilettantistica nel citato registro.

Sulla scorta di tali considerazioni, atteso che il Registro tenuto dal CONI rende

certificazione ai fini fiscali dell'effettiva attivitá sportiva svolta dai soggetti in esso

iscritti, e che, per tutte le altre associazioni, ai fini della fruizione del beneficio de

quo, é sufficiente l'iscrizione in elenchi previsti a fini meramente fiscali,

apparirebbe del tutto ingiustificato obbligare le sole associazioni sportive

dilettantistiche all'ulteriore adempimento del riconoscimento della personalitá

giuridica.

L'Agenzia delle Entrate, confermando l'interpretazione letterale e restrittiva della

norma, ha respinto l'istanza avanzata dal CONI asserendo che, per le

associazioni sportive dilettantistiche, l'ulteriore requisito della personalitá

giuridica é espressamente previsto ex lege (art. 1, comma 337, lett. a, L.

266/2005) e che, peraltro, l'iscrizione nel registro tenuto dal CONI non determina

il riconoscimento della personalitá, status che può essere attribuito unicamente

dagli enti (Uffici Territoriali di Governo e, per particolari settori, Regioni)

espressamente indicati nel richiamato DPR n. 361 del 2000.

Quanto sopra premesso, stante l'importanza e la delicatezza della materia, si

informa che il CONI sta proseguendo i contatti e l'attivitá di consultazione e di

approfondimento con i Ministeri competenti, finalizzata alla predisposizione di

apposito intervento sul piano legislativo.

Nel far riserva di fornire tempestiva informativa sugli eventuali sviluppi della

questione, si inviano cordiali saluti."





Sará mia cura comunicare eventuali sviluppi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Ivana Zotta





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