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Riparto quota 5 per mille IRPEF 2006
"Coordinamento Attivitá Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000637/07 Roma, 2 ottobre 2007
- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
Oggetto: associazioni sportive dilettantistiche - esclusione dal riparto della quota
del cinque per mille dell'IRPEF previsto dall'art. 1, comma 337, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, commi 1234 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
__________________________________________________________________
Come é noto, la legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e la legge 296/2006
(Legge finanziaria 2007) stabiliscono la destinazione, in base alla scelta del
contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalitá, tra l'altro, di
sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e
di altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore dello sport
dilettantistico.
Con riferimento alla ripartizione del 5 per mille per l'anno 2006 agli aventi diritto,
ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge 266/2005, l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con circolare n. 30/E del 22 maggio
2007 ne ha escluso l'applicabilitá nei confronti delle associazioni sportive
dilettantistiche, dichiarando che l'iscrizione delle associazioni sportive
dilettantistiche nel Registro (telematico) delle associazioni e societá sportive
dilettantistiche, istituito dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 1288
del'11 novembre 2004, non può assumere di per sè forma di riconoscimento tale
da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.
Osservato che la norma istitutiva del 5 per mille fa esclusivo riferimento alle
associazioni ed alle fondazioni riconosciute, l'Agenzia delle Entrate ha in
definitiva dichiarato che, per tali soggetti, l'unica forma di riconoscimento non
può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalitá giuridica
disciplinata dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.
Avverso tale indirizzo, anche a fronte delle sollecitazioni pervenute dalle
Federazioni e dal mondo sportivo tutto, il CONI ha presentato istanza con la
quale espressamente chiedeva all'Agenzia delle Entrate di modificare
l'orientamento espresso nella citata circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, sí da
ammettere al beneficio del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF le
associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro telematico tenuto dal
CONI, benchè non dotate del riconoscimento della personalitá giuridica ai sensi
dell'art. 7 del DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma Foro Italico
Telefono +39 6 3685.1
In altri termini, il CONI ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di ritenere requisito
necessario e sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio in esame, l'iscrizione
nel predetto registro, di cui all'art. 7 del d.l. n. 136/2004, convertito dalla legge
n. 186/2004, trasmesso annualmente all'Agenzia medesima per i riscontri di
competenza, in maniera tale da determinare la concreta equiparazione del
riconoscimento giuridico ex art. 7 del DPR 361/2000 con il riconoscimento ai fini
sportivi che si perfeziona mediante l'iscrizione dell'associazione sportiva
dilettantistica nel citato registro.
Sulla scorta di tali considerazioni, atteso che il Registro tenuto dal CONI rende
certificazione ai fini fiscali dell'effettiva attivitá sportiva svolta dai soggetti in esso
iscritti, e che, per tutte le altre associazioni, ai fini della fruizione del beneficio de
quo, é sufficiente l'iscrizione in elenchi previsti a fini meramente fiscali,
apparirebbe del tutto ingiustificato obbligare le sole associazioni sportive
dilettantistiche all'ulteriore adempimento del riconoscimento della personalitá
giuridica.
L'Agenzia delle Entrate, confermando l'interpretazione letterale e restrittiva della
norma, ha respinto l'istanza avanzata dal CONI asserendo che, per le
associazioni sportive dilettantistiche, l'ulteriore requisito della personalitá
giuridica é espressamente previsto ex lege (art. 1, comma 337, lett. a, L.
266/2005) e che, peraltro, l'iscrizione nel registro tenuto dal CONI non determina
il riconoscimento della personalitá, status che può essere attribuito unicamente
dagli enti (Uffici Territoriali di Governo e, per particolari settori, Regioni)
espressamente indicati nel richiamato DPR n. 361 del 2000.
Quanto sopra premesso, stante l'importanza e la delicatezza della materia, si
informa che il CONI sta proseguendo i contatti e l'attivitá di consultazione e di
approfondimento con i Ministeri competenti, finalizzata alla predisposizione di
apposito intervento sul piano legislativo.
Nel far riserva di fornire tempestiva informativa sugli eventuali sviluppi della
questione, si inviano cordiali saluti."
Sará mia cura comunicare eventuali sviluppi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ivana Zotta