Normative Covid
18/03/2020

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SPORT

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SPORT
Vi alleghiamo il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli relativi al sostegno allo sport si trovano a pag.50 art. 95 e 96 che riporto in calce.
 
 
pag. 50 e 51 - articoli 95 e 96
 
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive,professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel​ territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio​
2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti​ sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.​
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica​ soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari​ importo a decorrere dal mese di giugno 2020.​
 
Art.96​
(Indennità collaboratori sportivi)​
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni​ di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive​ nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67,​ comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla​ data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del​ decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.​
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni​
di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e​ Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,​ convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di​ apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.​
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di​ sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le​ modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al​ comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.​
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
pag. 50 articoli 95 e 96
 
P.I.

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