Normative Covid
04/04/2003

Pubblicazione sentenza della Commissione federale di Giustizia

Come previsto dall'articolo 71, comma 4 del Regolamento di Disciplina della FISO, di seguito viene pubblicata la Sentenza della Commissione federale di Giustizia in merito al procedimento che ha visto contrapposti Alexander Schuster ed il Presidente del CUS Trento.





SENTENZA





La Commissione Federale di Giustizia riunita in data 01/03/2003 per deliberare in merito al procedimento sub. N.2/01 a carico di Tomasi Andrea in qualitá di Presidente del Cus Trento



Visto:



- il Regolamento di Disciplina approvato dal CF n. 83 del 12/12/1998

- il Regolamento Organico Federale approvato dal CF n. 69 del 05/10/1996 e successive modifiche

- visto lo Statuto Federale vigente

- le memorie difensive depositate dalle parti

- considerate che richieste conclusive formulate dal Procuratore Federale Bruno Papalia e dal ricorrente Alexander Schuster

- ritenuto che non é stata fornita adeguata prova del comportamento antidemocratico del Cus Trento, nonchè del comportamento antisportivo vedi condotta sleale del tesserato Tomasi Andrea

- ritenuto violato l'art. 1.3 dello Statuto Federale per aver violato il principio di partecipazione di attivitá sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunitá impedendo al ricorrente Schuster Alexander di svolgere attivitá sportiva in quanto la societá Cus Trento aveva deliberato di non svolgere alcuna attivitá, come da delibera del Consiglio CUS nella riunione di data 12/12/2001 proseguita in data 18/12/2001.

- ritenuto violato l'art. 12.1 del Regolamento Organico Federale comma 2) in quanto lo stesso prevede come dovere della societá sportiva lo svolgere attivitá agonistica comma b) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza atletica e morale facendoli partecipare alle gare;



P.Q.M. CONDANNA



il signor Andrea Tomasi in qualitá di Presidente del CUS Trento all'ammonizione con diffida invitandolo con la presente sentenza ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che in difetto queste ultime saranno punite piú severamente ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Disciplina; lo condanna altresí all'inibizione temporanea a ricoprire cariche federali per un periodo di anni due ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Disciplina.









IL PRESIDENTE: Giuliano Rampado





GLI ALTRI DUE MEMBRI: Federica Ragona

Tania Casagranda

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